Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
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Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla
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detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
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I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario
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Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace
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frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro
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del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo
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per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a
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Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera
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, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni
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lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che